Interventi soggetti a denuncia di inizio attività

Art. 105 della L.P. 4 marzo 2008, n.1
INTERVENTI SOGGETTI A DENUNCIA D'INIZIO DI ATTIVITÀ
1.   Sono soggetti a denuncia d'inizio di attività gli interventi che non rientrano fra quelli previsti dagli articoli 97 e 100. Sono comunque soggetti a denuncia d'inizio di attività i seguenti interventi:

a)    volumi tecnici;
b)    sopraelevazioni, ampliamenti e pertinenze prive di autonoma funzionalità concernenti edifici esistenti, sempre che gli strumenti urbanistici contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali da osservare per la loro realizzazione;

c)    interventi previsti dai piani attuativi, purché contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali;

d)    lavori di cui all'articolo 103, comma 5, per rendere l'opera abitabile o agibile;

e)    parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali a piano terreno degli edifici, da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari;

f)    opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 97, comma 1, lettera a ter);

f bis)il mutamento senza opere della destinazione d'uso delle unità immobiliari, quale risulta dal titolo edilizio o, per gli immobili costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), dallo stato di fatto.

2.   Prima di presentare la denuncia d'inizio di attività l'interessato deve acquisire i provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, l'autorizzazione paesaggistica prevista dal titolo III e il parere per la qualità architettonica di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), in quanto richiesti.

3.   In alternativa alla presentazione della denuncia d'inizio di attività è sempre consentito agli interessati presentare la domanda per il rilascio della concessione edilizia, secondo le relative disposizioni.