Interventi soggetti a concessione

Art. 100 della L.P. 4 marzo 2008, n.1 INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE
1.   Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 97, 98 e 105, sono soggetti al rilascio della concessione edilizia i seguenti interventi:

a)    la realizzazione di nuove costruzioni o l'ampliamento di costruzioni esistenti che danno luogo a nuovi volumi edilizi o superfici utili, con esclusione degli interventi di cui all'articolo 105, comma 1, che sono soggetti a denuncia d'inizio di attività;

b)    gli interventi che interessano più unità immobiliari di edifici soggetti a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, con esclusione degli interventi autorizzati dagli organi competenti in materia di beni culturali e tutela del paesaggio che possono formare oggetto di presentazione di denuncia di inizio attività, gli interventi di sostituzione edilizia, di demolizione e ricostruzione e gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 121, comma 3;

c)    gli interventi relativi agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva o agli impianti fissi di telecomunicazione di cui alla legislazione provinciale in materia, concernenti la realizzazione di strutture a palo o tralicci con altezza superiore a sei metri;

d)    le opere interne alle costruzioni che comportano un aumento di numero delle unità immobiliari o la modificazione della destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari;

e)    i muri di sostegno e contenimento di altezza superiore a tre metri;

f)    le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e d'infrastrutturazione del territorio.

2.   Il regolamento di attuazione può precisare le tipologie di opere e interventi che rientrano nelle categorie di cui al comma 1.